La Nostra Guida alla Revisione
Dove far revisionare un autoveicolo?
"Officine autorizzate"o "Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri (D.T.T.)"
- autoveicoli e rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t, destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto
- rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t
- motoveicoli
- ciclomotori
- autocaravan
- quadricicli a motore
- taxi
- autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente (NCC)
- autoambulanze
ATTENZIONE:I carrelli appendice, non muniti di targa propria, devono essere sottoposti a revisione unitamente al veicolo al quale sono agganciati
Documentazione da presentare?
1. Carta di Circolazione in Originale
2. Titolo autorizzativo o Licenza per i veicoli che ne sono dotati Taxi e NCC - "Licenza comunale
3. Certificato ATP in caso di veicoli per trasporto a temperatura controllata (in corso di validità)
4. Certificati ADR in caso di veicoli per trasporto di sostanze pericolose
ATTENZIONE: l'omologazione delle modifiche strutturali al veicolo deve essere riportata sulla carta di circolazione (ganci traino, Impianti GPL o Metano)
Cosa e' meglio controllare prima della revisione?
1. Leggibilità della Carta di Circolazione
2. Registrazione sulla Carta di Circolazione delle modifiche eseguite sul veicolo (gancio traino, impianto GPL o Metano)
3. Scadenza degli impianti GPL o Metano
4. Presenza e leggibilità delle Targhe
5. Leggibilità del Telaio
6. Funzionamento del Sistema di illuminazione e integrità dei gruppi ottici
7. Assenza di perdite dalle tubature
8. Assenza di fori o crepe sui vetri
9. Funzionamento Tergicristalli
10. Stato degli Specchietti
11. Stato della Carrozzeria
12. Presenza dei dispositivi di sicurezza (triangolo, ruota di scorta o kit, Avvisatore acustico e cinture di sicurezza)
13. Eccessiva fumosità
14. Corrispondenza tra le caratteristiche degli Pneumatici montati e quelle riportate sulla Carta di Circolazione
15. Stato degli Pneumatici (usura, invecchiamento, lesioni, etc.)
CONTROLLO GENERALE PRELIMINARE
Dati di Identificazione
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Carta di Circolazione (CdC) [Integrità del documento;Leggibilità dei dati;Corrispondenza tra libretto e tipo di veicolo;Conformità dei dispositivi presenti sul veicolo a quanto indicato sul libretto;Indicazione sul libretto di tutti i dispositivi aggiuntivi e/o le modifiche apportate al veicolo]
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Targhe [Presenza e Leggibilità a 20 mt]
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Telaio [Verifica della Presenza del numero e della Leggibilità; Verifica della non manomissione o alterazione; Verifica della corrispondenza del numero con quello riportato sulla CdC]
Controllo Pneumatici
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Tipo e Dimensione [Conformità con quanto riportato su CdC; Conformità tra Marca, Tipo e Dimensione dei pneumatici per lo stesso asse; Verifica che il Tipo di Pneumatico sia Regolamentare]
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Spessore Battistrada [Uniformità di Usura; Profondità di almeno 2,16 mm; Differenza di Altezza sullo STESSO PNEUMATICO non superiore a 2 mm; Differenza di Aaltezza fra Pneumatici dello STESSO ASSE non superiore a 5 mm; Controllo analogo anche sulla ruota di scorta]
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Integrità [Verifica dell’ASSENZA di Lesioni o Deformazioni su tutta la superficie del Pneumatico e del Cerchio]
Carrozzeria
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Brancali - Montanti - Traverse - Paraurti - Pedane - Spoiler (se presenti) [Presenza di Corrosione, Deformazioni o Riparazioni mal eseguite; Presenza del Componente; Corrosione Perforante su parti strutturali; Riparazioni mal eseguite su parti strutturali]
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Porte e Cofano [Corretta apertura e chiusura senza forzatura e fuori squadro; Inceppamento o malfunzionamento nell’apertura; Rotture]
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Fanalerie e Catarifrangenti [Corretto posizionamento; Omologazione mancante; Rotture o Crepe; Colorazione Irregolare]
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Parabrezza, altri Vetri e Lunotto [Mancanza Marchio Omologazione; Rotture, Fessurazioni o Crepatura su tutta la superficie; Presenza di bolli nel campo visivo; Opacizzazioni; Ostruzioni del Campo Visivo]
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Specchi Retrovisori (interno ed esterni) [Visibilità limitata; Rotture o Crepe; Fissaggio scorretto; Integrità; Funzionalità; Ostruzione Campo Visivo]
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Lavavetro e Tergicristalli [Usura delle spazzole; Rotture o Crepatura dei Tergicristalli; Funzionamento lavavetro/tergicristalli inefficiente; Fissaggio inefficiente]
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Cinture di Sicurezza [ Danneggiamenti o Rotture della cintura; Mancato o Anomalo funzionamento del sistema di bloccaggio cintura; Mancato o Anomalo funzionamento del sistema di avvolgimento cintura; Cinture Non Conformi (mancanza targhetta omologazione;
Sistema chiusura non funzionante; Pretensionatori mancanti] -
Triangolo [mancanza o Deterioramento]
ISPEZIONE VISIVA E STRUMENTALE
Controllo Generale
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Vano Motore [Stato e Tubazioni]
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Supporti Organi Meccanici [Organi Trasmissione; Staffe; Fissaggio Batterie]
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Esame Interno [Leva Cambio; Comando Freno Servizio e Stazionamento; Sterzo; ServoSterzo; Luci e Spie;Volante; Avvisatore Acustico]
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Modifiche Strutturali [Serbatoio GPL; Serbatoio Metano]
Sistema Frenante
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Organi Impianto Frenante [Servofreno e Tubazioni olio freni]
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Stato Freni [Guarnizioni e pattini; Tubazioni e Correttore frenata; Componenti Impianto ]
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Ammortizzatori
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Misurazione Efficienza
Carrozzeria
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Controllo giochi
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Controllo Scocca e Sottoscocca
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Proiettori [Orientamento e Luminosità; Funzionamento;]
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Elementi Fissati alla Carrozzeria [Gancio traino; Supporto ruota Scorta]
Perdite e Controllo Tubazioni
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Olio Motore
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Olio Cambio
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Liquido Ammortizzatori
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Tubazione del Carburante e di Scarico
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Tubazioni e Correttore di Frenata
Emissioni allo Scarico
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Analisi Gas di Scarico[Benzina; Diesel; GPL; Metano]
Emissioni Sonore
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Livello Rumore allo Scarico
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Livello Sonoro Clacson
ESITO REVISIONE
Al termini dei controlli previsti per la prova di revisione, il processo si conclude con un e:sito
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Esito REGOLARE
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Esito RIPETERE
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Esito SOSPESO alla circolazione
Esito regolare
Il veicolo ha superato i controlli tecnici e può circolare fino alla prossima revisione.
A fronte di tale esito il sistema stampa l'ETICHETTA, con esito REGOLARE, che sarà attaccata nell'apposita area, "Revisioni", della Carta di Circolazione e l'operazione si conclude con il pagamento della tariffa.
Esito ripetere
Il veicolo non ha superato le prove tecniche ma non è stato escluso dalla circolazione; Il veicolo può circolare fino alla data della prossima prova di revisione entro un mese, purché siano state ripristinate le condizioni di efficienza dello stesso.
A fronte di tale esito il sistema stampa l'ETICHETTA con esito RIPETERE ed i codici relativi alle cause di malfunzionamento; l'operazione si conclude con il pagamento della tariffa.
Entro un mese il veicolo dovrà essere sottoposto ad una nuova prova di revisione che si concluda con esito REGOLARE, presso la stessa Officina ove è stata effettuata la prima revisione o presso gli Uffici Periferici della D.T.T.
Esito sospeso alla circolazione
Il veicolo viene sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole; può circolare solo per essere condotto in officina.
Il veicolo non ha superato le prove tecniche ed è sospeso dalla circolazione; il veicolo può circolare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per recarsi presso l'officina di riparazione, nella stessa giornata della prova di revisione, e quindi di nuovo presso la struttura dove sottoporlo nuovamente a revisione.
A fronte di tale esito il sistema stampa l'ETICHETTA con esito SOSPESO ... ed i codici relativi alle cause di malfunzionamento;l'operazione si conclude con il pagamento della tariffa.
Al termine della riparazione il veicolo dovrà essere sottoposto ad una nuova prova di revisione che si concluda con esito REGOLARE,presso la stessa Officina ove è stata effettuata la prima revisione o presso gli Uffici Periferici della D.T.T.
NOTA: In entrambi i casi il proprietario del veicolo deve pagare le due operazioni di revisione (quella con esito Ripetere/Sospeso, e quella con esito Regolare).
ETICHETTA REVISIONE
Al termine della prova di revisione, sulla Carta di Circolazione all'interno dell'area "Revisioni", viene apposta un Etichetta Meccanizzata od eventualmente un timbro; su entrambi deve essere riportato l'esito della Revisione
Attenzione: il timbro non può essere utilizzato dai centri revisione privati, ma solo dagli uffici locali della d.t.t. in via eccezionale
L'Etichetta Meccanizzata è prodotta dalla Zecca dello Stato e deve riportare il "Codice Antifalsificazione"
I dati registrati sull'etichetta sono:
- Targa del veicolo
- Provincia e numero dell'impresa (n° autorizzazione)
- Data Revisione
- Esito Revisione
- Eventuali CODICI motivanti l'esito della revisione
- CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

Se l'esito della revisione è RIPETERE sull'etichetta sono riportati anche i CODICI per l'identificazione del motivo; i codici sono costituiti da 2 caratteri numerici previsti dall'appendice IX dell'art. 238 del Regolamento di Attuazione del CdS
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01 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano e di servizio)
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02 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
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03 - VISIBILITÀ' (vetri, specchietti, lava ventri)
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04 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
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05 - ASSI/PNEUMATICI/SOSPENSIONI
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06 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature e serbatoio)
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07 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture sicurezza)
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08 - EFFETTI NOCIVI (rumore e gas di scarico)
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09 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa e telaio)
Nel caso in cui il Centro Privato, per problemi tecnici (mancanza di collegamento con il CED della Motorizzazione, sospensione temporanea del servizio per attività manutentive, etc.), non può stampare l'etichetta autoadesiva provvederà a rilasciare una CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA della Carta di Circolazione
CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA REVISIONE
Nel caso in cui un Centro Revisione Privato, per problemi tecnici (mancanza di collegamento con il CED della Motorizzazione, sospensione temporanea del servizio per attività manutentive, etc.), non possa stampare l'etichetta autoadesiva provvederà a rilasciare al proprietario del veicolo una CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA della Carta di Circolazione
IMPORTANTE - Sulla Certificazione Sostitutiva deve essere dichiarata sia l’impossibilità di stampare l’etichetta che l’ESITO DELLA REVISIONE
Al proprietario dovrà essere consegnata anche una copia del Modulo Esito, comprovante l'avvenuta revisione. Appena il collegamento sarà nuovamente disponibile, il Centro Revisione provvederà alla stampa dell'etichette rimasta sospesa, all'affissione della stessa sulla Carta di Circolazione ed a contattare il proprietario per la riconsegna. Alla riconsegna della Carta di Circolazione, il Centro Revisione dovrà provvedere a ritirare il Certificato Sostitutivo
VEICOLI
- autoveicoli e rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t, destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto
- rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t
- motoveicoli
- ciclomotori
- autocaravan
- quadricicli a motore
La PRIMA REVISIONE deve essere sostenuta “4 anni dopo la prima immatricolazione”, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione (ad esempio, se il veicolo è stato immatricolato il 15/01/2008 il tempo utile per sottoporlo alla prima prova di revisione è TUTTO IL MESE DI GENNAIO del 2012, non fa fede la data esatta ma il mese)
La data della PRIMA IMMATRICOLAZIONE è riportata sul facciata frontale della Carta di Circolazione
Dove cercare sulla Carta di Circolazione
Data 1° immatricolazione - Carta di Circolazione NUOVO modello, pdf
Data 1° immatricolazione - Carta di Circolazione VECCHIO modello, pdf
Le REVISIONI SUCCESSIVE devono essere effettuate con cadenza biennale, entro il termine del mese in cui è stato effettuata la revisione precedente. In questo caso a far fede è la data dell’ultima revisione a cui è stato sottoposto il veicolo (ad esempio, se il veicolo è stato sottoposto a revisione il 23/03/2010 il tempo utile per sottoporlo alla successiva prova è TUTTO IL MESE DI MARZO del 2012).
La data dell’ULTIMA REVISIONE effettuata è riportata sull'etichetta apposta sul libretto nello spazio riservato alle revisioni, sul retro della Carta di Circolazione.
Dove cercare sulla Carta di Circolazione
Data Ultima Revisione - Carta di Circolazione NUOVO modello, pdf
Data Ultima Revisione - Carta di Circolazione VECCHIO modello,pdf
Attenzione: nel caso in cui il veicolo sia stato re-immatricolato, fa comunque fede la data della 1° immatricolazione.
Attenzione: NON E' CONSENTITA la circolazione oltre i termini di scadenza della revisione, anche se è stata effettuata la prenotazione!
VEICOLI
- autoveicoli con massa massima complessiva superiore a 3,5 t
- rimorchi con massa massima complessiva superiore a 3,5 t
- taxi
- autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente (NCC)
- autobus
- autoambulanze
La PRIMA REVISIONE deve essere sostenuta “nell'anno successivo la prima immatricolazione”, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione (ad esempio, se il veicolo è stato immatricolato il 15/01/2010 il tempo utile per sottoporlo alla prima prova di revisione è TUTTO IL MESE DI GENNAIO del 2014, non fa fede la data esatta ma il mese)
La data della PRIMA IMMATRICOLAZIONE è riportata sul facciata frontale della Carta di Circolazione
Dove cercare sulla Carta di Circolazione
Data 1° immatricolazione - Carta di Circolazione NUOVO modello, pdf
Data 1° immatricolazione - Carta di Circolazione VECCHIO modello, pdf
Le REVISIONI SUCCESSIVE devono essere effettuate con cadenza annuale, entro il termine del mese in cui è stato effettuata la revisione precedente. In questo caso a far fede è la data dell’ultima revisione a cui è stato sottoposto il veicolo (ad esempio, se il veicolo è stato sottoposto a revisione il 23/07/2017 il tempo utile per sottoporlo alla successiva prova è TUTTO IL MESE DI LUGLIO del 2018).
La data dell’ULTIMA REVISIONE effettuata è riportata sull'etichetta apposta sul libretto nello spazio riservato alle revisioni, sul retro della Carta di Circolazione.
Dove cercare sulla Carta di Circolazione
Data Ultima Revisione - Carta di Circolazione NUOVO modello, pdf
Data Ultima Revisione - Carta di Circolazione VECCHIO modello,pdf
REVISIONE SINGOLA O STRAORDINARIA
Si tratta di un'operazione di Revisione PARZIALE, con lo scopo di verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dei SOLI elementi oggetto di segnalazione; questo tipo di revisione può scaturire a seguito di un generico controllo da parte dell'organo accertatore o di incidente stradale.
Quando è richiesta la Revisione Straordinaria?
- Controllo generico, Se sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti di "Sicurezza", "Rumorosità" e "Inquinamento" prescritti, l'organo accertatore deve procedere alla segnalazione del veicolo ai sensi dell'Art. 80, comma 5, del CdS al competente ufficio del D.T.T.
- Incidente stradale, In caso di incidente stradale l'organo accertatore, ai sensi dell'Art. 80, comma 7, del CdS, verificata la presenza di gravi danni che possono compromettere la sicurezza per la circolazione del veicolo (ed eventuale rimorchio) è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio locale della D.T.T.
Procedura
1. A seguito di tali segnalazioni l'ufficio della D.T.T. provvederà ad inviare una lettera di richiamo del veicolo a "Revisione".
2. Il proprietario dovrà provvedere alla riparazione degli elementi oggetto di accertamento e dovrà farsi rilasciare dall'officina i documentazione attestanti i lavori eseguiti.
3. Il proprietario dovrà compilare la domanda di revisione (mod. TT2100) e pagare la normale tariffa di revisione 45,00€ sul bollettino di conto corrente postale n. 9001
4. Con la domanda e la ricevuta di pagamento si procederà alla prenotazione della prova di revisione.
ATTENZIONE: in sede di revisione il proprietario deve mostrare la documentazione che certifica l'avvenuta riparazione, di cui al punto 2.
La Revisione Straordinaria vale come Revisione Periodica?
Poiché revisione straordinaria è una revisione PARZIALE, normalmente, non copre la revisione periodica o annuale. Se la revisione periodica o annuale scade entro l’anno in corso, si eseguono direttamente tutti i controlli di rito e la revisione può considerarsi completa.

IMPORTANTE
Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi del decreto DM n.161 comporta sanzioni e la contestuale comunicazione all'Autorità competente.
Le officine autorizzate allo svolgimento delle revisioni dei veicoli ex art.80 del Codice della Strada non possono praticare sconti o promozioni sul prezzo stabilito per le operazioni di revisioni. Eventuali irregolarità rappresentano una grave violazione nell'esercizio dell'attività autorizzata e possono dar luogo alle sanzioni previste nell'art. 80 del codice della strada.
REVISIONE OMESSA - REVISIONE OMESSA RIPETUTA - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOSPESO
Art. 80 CdS comma 14
Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo
Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
REVISIONE OMESSA & CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA O SU STRADE EXTRA URBANE
Art. 176 CdS comma 18
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI
Art. 78 CdS comma 1, 2, 3 e 4 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 79 CdS comma 1 e 4 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. La misura della sanzione è da euro 1.114 a euro 11.139 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.(1)(2)
(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120
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